Vaticano. Abolito da Papa Francesco il segreto per i casi di abuso sessuale sui minori.

Abolito il segreto pontificio per i casi di abuso sessuale sui minori. È il punto più importante stabilito da Papa Francesco, che ha emanato l’Istruzione ‘Sulla riservatezza delle cause’. il Papa abolisce il segreto pontificio per i casi di abusi sessuali sui minori. Resta il segreto di ufficio da rispettare in ogni fase e diretto a tutelare la buona fama, l’immagine e la sfera privata di tutte le persone coinvolte. L’età delle vittime innalzata da 14 a 18 anni – Proprio nel giorno in cui compie 83 anni Papa Bergoglio cambia le regole della Chiesa per il contrasto alla piaga degli abusi sui minori.  Altra modifica riguarda l’abolizione della norma secondo cui il ruolo di avvocato e procuratore, nelle cause per abusi in sede di tribunali diocesani e dottrina della fede, doveva essere adempiuto da un sacerdote, ora potrà essere un laico. Questo il testo : Il Santo Padre Francesco, nell’Udienza concessa al sottoscritto Cardinale Segretario di Stato e al sottoscritto Cardinale Prefetto Pietro Parolin della Congregazione per Dottrina della Fede Cardinale Luis Francisco Ladaria il giorno 4 ottobre 2019, ha stabilito di introdurre le seguenti modifiche alle “Normae de gravioribus delictis” riservati al giudizio della Congregazione per la Dottrina della Fede, di cui al Motu proprio “Sacramentorum Sanctitatis Tutela”, di San Giovanni Paolo II, del 30 aprile 2001, come modificate dal Rescriptum ex Audientia SS.mi, del 21 maggio 2010, a firma dell’allora Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, Card. William Levada:

Articolo 1 L’art. 6 § 1, 2° Sacramentorum Sanctitatis Tutela è integralmente sostituito dal seguente testo: «l’acquisizione o la detenzione o la divulgazione, a fine di libidine, di immagini pornografiche di minori di diciotto anni da parte di un chierico, in qualunque modo e con qualunque strumento».

Articolo 2 § 1 – L’art. 13 Sacramentorum Sanctitatis Tutela è integralmente sostituito dal seguente testo:«Funge da Avvocato e Procuratore un fedele, provvisto di dottorato in diritto canonico, che viene approvato dal Presidente del collegio».§ 2 – L’art. 14 Sacramentorum Sanctitatis Tutela è integralmente sostituito dal seguente testo: «Negli altri Tribunali, poi, per le cause di cui nelle presenti norme, possono adempiere validamente gli uffici di Giudice, Promotore di Giustizia e Notaio soltanto sacerdoti». Il Santo Padre ha disposto che il presente Rescriptum sia pubblicato su L’Osservatore Romano, nonché negli Acta Apostolicae Sedis, entrando in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2020.

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